vivere in condominio

 

vivere in condominio

 


Guida informativa per chi acquista un immobile


CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO


ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI - C.S.N.

OObiettivo delle informazioni e dei consigli contenuti in

questo “vademecum” è quello di aiutare a capire meglio la

comproprietà per poterne godere i benefici e gestirla in

modo pratico ed avveduto.

L’iniziativa è destinata ad evidenziare la funzione sociale di

notai ed amministratori immobiliari nell’ambito

condominiale che rappresenta un vero laboratorio dove si

sperimenta la contrapposizione di maggioranza e

minoranza, dove si distingue il potere deliberativo da

quello esecutivo, dove l’occasione di confronto fra posizioni

a volte confliggenti evidenzia la libertà di voto, la

partecipazione, la tolleranza, la solidarietà.


La vita in un condominio può creare dei problemi, ma è opportuno

abituarsi a trascurare gli interessi personali per adeguarsi

alla regola comune anche se ciò apparisse ingiusto.

Conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri la aiuterà ad integrarsi

nella comunità e faciliterà il buon funzionamento del sistema;

le proponiamo di esaminare gli uni e gli altri nelle pagine

che seguono dove sono evidenziati i punti essenziali della

normativa esistente, sugli organi del condominio (assemblea,

amministratore, consiglieri) con qualche raccomandazione

sulla vita in un condominio.

Speriamo che le semplici nozioni offerte possano essere utili

per la sua informazione e per renderle più facile “Vivere in

un condominio”.


Lei sta per diventare proprietario dell’unità immobiliare che

ha scelto per l’acquisto; questa proprietà si chiama “condominio”

ed è organizzata secondo la legge e secondo norme

particolari.

Questa organizzazione è simile ad una piccola repubblica ed

ha il suo Parlamento, un governo ed un responsabile dell’esecutivo.

Il condominio, non essendo un soggetto giuridico, non ha

una volontà propria, ma i suoi atti sono la conseguenza dell’espressione

di una volontà collettiva espressa dalla maggioranza;

questa volontà diventerà norma da rispettare anche

da coloro che non la condividono e la legge protegge comunque

i suoi diritti.

Caro condomino,

II condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del

Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi

speciali.

In questi articoli è contenuto quanto riguarda:

LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO

I DIRITTI DEI PARTECIPANTI

LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI

LE INNOVAZIONI

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE

LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE

LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO

L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI

IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento

nel quale sono contenute regole particolari relative a

quello specifico condominio ed al quale sono allegate le

“tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna

unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del

fabbricato.

Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che

regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme

(leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di

portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio

energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli

impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di

queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a

differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni

in termini abbastanza brevi.


La fonte normativa La proprietà esclusiva

e la proprietà comune

Sono parti di proprietà esclusiva quelle riservate all’uso

ed al godimento di uno qualsiasi dei condomini, sono

al contrario di proprietà comune, se il contrario non risulta

dal titolo di proprietà, tutte quelle parti necessarie all’uso

comune del fabbricato; esistono infine le parti del fabbricato

che, pur essendo di proprietà comune sono di uso

esclusivo, possono cioè essere riservate all’uso ed al godimento

di uno solo dei condomini.

L’art. 1117 del Codice Civile elenca le porzioni del fabbricato

che sono comuni in mancanza di indicazione contraria;

altri locali o spazi, oltre quelli elencati dall’art. 1117

possono essere dichiarati comuni, ma ciò deve, inequivocabilmente

risultare dall’atto di acquisto o dal Regolamento

di condominio.

È buona norma prima di sottoscrivere il rogito di

acquisto farsi mostrare il Regolamento e verificare

eventuali esclusioni dalle proprietà comuni.

Se talune indicazioni appaiono troppo generiche

o imprecise non abbia timore di chiedere un

sopralluogo, eventualmente in presenza

dell’Amministratore per una ricognizione delle

parti dichiarate comuni o di chiedere chiarimenti

al suo notaio.


II diritto del singolo comproprietario sulle cose di proprietà

comune è proporzionato al valore della porzione di immobile

della quale egli stesso è proprietario esclusivo.

Le parti comuni del fabbricato non sono mai soggette a divisione

salvo che la divisione possa farsi senza rendere scomodo

l’uso della cosa da parte degli altri comproprietari.

Sono vietate le innovazioni sulle cose comuni quando vi sia

pericolo per la stabilità o la sicurezza del fabbricato, sono anche

vietate quelle innovazioni che comportano una alterazione

del decoro architettonico del fabbricato; sono infine

vietate le innovazioni che hanno per effetto di sottrarre una

o più parti comuni del fabbricato all’uso od al godimento anche

di uno solo dei condomini.

Sono al contrario consentite le innovazioni dirette a migliorare

l’edificio ed a renderne più comodo l’uso; se però queste

innovazioni sono eccessivamente costose o voluttuarie rispetto

alle particolari condizioni o alla importanza dell’edificio,

e sono altresì suscettibili di utilizzazione separata, allora

chi non intende trarne vantaggio deve, a richiesta, essere

esonerato da ogni spesa o contribuzione relativa a questa innovazione.

L’innovazione è parimenti consentita, anche se l’utilizzazione

separata non è possibile, purché la maggioranza che la ha

deliberata, si accolli per intero la relativa spesa.

Mentre il Codice Civile si premura di indicare quali siano

le parti di proprietà comune del fabbricato, le parti di

proprietà individuale risultano, evidentemente, solo dal

titolo di acquisto; sono parti di proprietà individuale

quelle riservate all’uso ed al godimento di uno solo dei

condomini.

Il singolo proprietario non può opporsi a che, all’interno della

sua proprietà vengano eseguiti interventi, di manutenzione

o miglioramento agli impianti di proprietà comune.

I manufatti di proprietà comune restano tali anche nella parte

che attraversa la proprietà individuale e, pertanto, è vietato

disporne a proprio gradimento ed altresì impedire la loro

manutenzione da parte del condominio.


Ogni condomino ha il libero godimento e la

libera disponibilità della sua proprietà individuale,

con l’obbligo tassativo di non arrecare danno o

disturbo agli altri condomini od alla proprietà

comune.

La proprietà esclusiva e la proprietà comune La proprietà esclusiva e la proprietà comune

Icondomini, per il solo fatto di essere proprietari di una frazione

del fabbricato, si trovano ad essere parti di una collettività

(il condominio) che ha delle regole alle quali tutti

debbono adeguarsi.

II condominio non ha soggettività giuridica; deve quindi

agire per il tramite di un amministratore il quale peraltro ha

funzioni eminentemente esecutive mentre chi prende le

decisioni (funzione deliberante) è l’assemblea dei condomini;

entro specifici limiti l’assemblea può delegare parte delle

proprie attribuzioni ai consiglieri del condominio, cioè a

un limitato numero di condomini che sulla base della delega

ad essi conferita ed agendo sempre collegialmente, la

sostituiscono.


Il Regolamento costituisce una sorta di contratto tra i vari

comproprietari e come tale deve contenere clausole sufficientemente

precise per evitare che possano essere interpretate

a beneficio del singolo.

II regolamento deve anche precisare le differenti categorie

di spese comuni alle quali i proprietari sono chiamati ed indicare

la quota che fa carico a ciascuno di essi (tabelle millesimali).


Il Regolamento di condominio Il condominio e l’assemblea

L’assemblea è convocata dall’amministratore

almeno una volta l’anno; la convocazione

dell’assemblea è una facoltà dell’amministratore,

ma quando viene richiesta da almeno due

condomini che rappresentano almeno un sesto

del valore dell’edificio, l’amministratore è

obbligato a tale adempimento e, in mancanza,

i condomini promotori sono autorizzati a

convocarla di loro iniziativa.

LA IMPUGNAZIONE NON SOSPENDE

LA ESECUZIONE DELLA DELIBERA

Il termine per impugnare le delibere è di trenta giorni che

decorrono:

A) dalla data dell’assemblea se il condomino dissenziente è

presente (di persona o avendo rilasciato delega ad altri);

B) dalla data di conoscenza della delibera (ricezione della

copia del verbale) se invece era assente e non si era fatto

rappresentare.

Le delibere prese dall’assemblea dei condomini vengono

trascritte, unitamente ad un sommario processo verbale

della riunione, in un libro dei verbali tenuto dall’amministratore.


L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà essere recapitato

almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione,

se il vostro regolamento non fissa un termine più

lungo.

Nella convocazione troverete l’indicazione di tutti gli argomenti

che saranno posti in discussione e sui quali l’assemblea

sarà chiamata a deliberare; è possibile l’opposizione a

che l’assemblea deliberi su argomenti che non sono all’ordine

del giorno.

Non tutte le delibere possono essere prese con la stessa

maggioranza, l’art 1136 del Codice Civile fissa le maggioranze

necessarie per ogni tipo di delibera, in caso di dubbio

sulla maggioranza necessaria non abbiate timore di chiedere

all’amministratore di munirsi preventivamente di un parere

motivato, renderete comunque un servizio alla comunità

dei condomini evitando il successivo insorgere di un contenzioso

legale.

Le delibere dell’assemblea dei condomini sono obbligatorie

per tutti i partecipanti, ma il condomino dissenziente o assente

può impugnarle davanti alla Autorità Giudiziaria per

chiedere che vengano annullate se ritiene che violino la legge

o il regolamento di condominio.


È un diritto delegare qualcuno a partecipare

all’assemblea in vostra vece, ma vi consigliamo

vivamente di partecipare di persona.

Il condominio e l’assemblea Il condominio e l’assemblea

L’amministratore è il soggetto attraverso il quale il condominio

agisce rappresentandolo nei confronti dei

terzi. I suoi compiti fondamentali sono:

- eseguire le delibere dell’assemblea dei condomini;

- curare l’osservanza del regolamento di condominio;

- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione

dei servizi nell’interesse di tutti i condomini;

- riscuotere le quote condominiali occorrenti per la

gestione ordinaria e straordinaria del condominio;

- erogare le spese per l’esercizio dei servizi comuni e

per la manutenzione delle parti comuni;

- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle

parti comuni;

- rendere il conto della sua gestione alla fine del periodo

contabile (un anno).

Un amministratore capace e competente favorisce il clima di

convivenza nel condominio evitando almeno l’insorgere di

questioni tra condomini; l’amministratore dura in carica un

anno e può essere rieletto.


L’Amministratore

La professione di amministratore immobiliare non è riconosciuta

a livello legislativo, ciononostante coloro che esercitano

la professione con carattere di esclusività e continuità

aderiscono di norma ad associazioni di categoria a carattere

nazionale che ne assicurano la formazione e l’aggiornamento.


Nel contattare un amministratore professionista

esprimete pure apertamente quelle che sono le

prestazioni a lui richieste e, soprattutto, mettetelo in

condizione di valutare l’immobile del quale dovrà

occuparsi e di precisarvi quale sarà il suo onorario.


L’Amministratore


Al termine di ogni esercizio condominiale, che è un

periodo contabile di dodici mesi non sempre coincidente

con l’anno solare, viene predisposto dall’amministratore

un rendiconto nel quale vengono dimostrate le

spese sostenute per il mantenimento delle parti comuni e

per il funzionamento dei vari servizi.

La contabilità non deve seguire forme rigorose, ma rendere

comprensibili ai partecipanti al condominio le varie voci

di entrata e di spesa con le rispettive quote di ripartizione;

i giustificativi di spesa possono essere controllati da ogni

condomino previo avviso all’amministratore.

Il prospetto di riparto delle spese evidenzia il totale dovuto

per ogni unità immobiliare ponendolo a raffronto con le

quote effettivamente versate per determinare il saldo o conguaglio

di fine esercizio, a debito o a credito dei singoli

comproprietari.

Ciò rappresenta un indispensabile collegamento tra le varie

gestioni ed un sicuro punto di riferimento in occasione di

passaggi di consegne fra i vari amministratori condominiali.

La contabilità

Per rendere più chiari i risultati della gestione

contabile è opportuno riassumere in una “situazione

patrimoniale” debiti, crediti ed ogni altra attività

o passività di fine esercizio.

Molti regolamenti di condominio prevedono la esistenza

di un “organo” che affianchi l’Amministratore

con funzioni soltanto consultive; a differenza

dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio

dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche

le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro.

Anche in mancanza di una norma del Regolamento

che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati

dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere

a definirne i compiti.

In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”,

ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri

non sono demandate né funzioni di comando, né poteri

diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo

ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino

dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea.

Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione

contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea

il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni

singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi

giustificativi.

Il Consiglio dei condomini

Di norma le funzioni attribuite al Consiglio sono quelle

di collaborazione all’opera dell’amministrazione e, in

particolar modo negli edifici di maggiori dimensioni,

quelle di raccordo tra la generalità dei condomini e

l’amministratore.


Il Codice Civile fissa all’art. 1123 il criterio generale per la ripartizione

delle spese, in proporzione al valore della proprietà

di ciascuno evidenziato nelle tabelle millesimali, ma

sono previste poi ripartizioni particolari che tengono conto

dell’uso diverso che i condomini possono fare delle cose comuni.

Ma il regolamento condominiale può prevedere differenti

criteri di riparto delle spese, da seguire anche se difformi

rispetto alle indicazioni del codice.

Se l’unità immobiliare viene locata, il proprietario è sempre

l’unico responsabile nei confronti dell’amministratore condominiale

per quanto riguarda il pagamento delle quote;

anche per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee

di condominio riguardanti il riscaldamento, il condizionamento

o la modifica di servizi comuni, l’obbligo di informare

l’inquilino spetta al locatore.

L’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice

Civile stabilisce che “chi subentra nei diritti di un condomino

è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento

dei contributi relativi all’anno in corso e all’anno

precedente“.

È opportuno pertanto che l’acquirente prima della stipulazione

del rogito notarile ottenga informazioni in ordine all’esistenza

di oneri arretrati e di eventuali lavori deliberati

e/o in corso.

Anche se nel rogito viene inserita la clausola secondo la

quale tutti gli oneri condominiali sono a carico del venditore

fino alla data della stipula, l’amministratore può richiedere

direttamente all’acquirente eventuali quote arretrate

(nei limiti di cui all’art. 63 disp.att.); quest’ultimo poi

dovrà adoperarsi per suo conto per richiederne il rimborso

al venditore.


Le spese e la loro ripartizione

Le quote condominiali periodiche (mensili,

bimestrali, trimestrali) fissate nel preventivo

di spesa annuale debbono essere versate

all’amministratore sempre anticipatamente

e non sono ammissibili compensazioni

con eventuali risarcimenti di danni subiti

o autoriduzioni in relazione a presunte

inefficienze dei servizi comuni.

Le spese e la loro ripartizione


n La vita nella comunità condominiale impone il rispetto

reciproco e la solidarietà tra tutti i condomini.

n L’Amministratore è il vostro mandatario, munito di una

esperienza specifica, egli saprà indirizzare le decisioni

nel rispetto della legge e del regolamento di condominio.

n Ricordate che l’Amministratore deve tutelare per definizione

i vostri interessi anche se, per ipotesi, vi siete

opposti alla sua nomina.

n Manifestate il vostro interesse per la comunità condominiale

partecipando attivamente alle assemblee del

condominio ed alla discussione sui punti all’ordine del

giorno.

n Verificate l’andamento contabile del condominio e pagate

puntualmente le quote ordinarie e straordinarie.

n Attenetevi per i pagamenti alle modalità ed ai tempi

determinati dall’assemblea.

Brevi considerazioni ed alcuni consigli

per vivere in condominio

Nulla più di una forzata coabitazione induce persone,

per altri versi miti e rispettose degli altrui diritti, a litigare,

esprimendo così la parte peggiore del proprio

carattere.

Ricordate e fate cortesemente ricordare a tutti, che i servizi

comuni non sono riservati in esclusiva a questo o a quel

condomino e che ognuno deve servirsene per le esigenze

strettamente indispensabili evitando sprechi ed abusi.

Ricordate, e fate cortesemente ricordare a tutti, che la tranquillità

ed il riposo delle persone sono un diritto e non una

gentile concessione.

Ricordate infine, prima di decidere di intraprendere una

causa, di valutare bene costi (sicuri) e benefici (sperati), optando

per la decisione che assicuri il migliore rapporto tra

questi e non tralasciando di considerare anche l’effetto indotto

di una causa, indipendentemente dal suo esito, sui

rapporti di buon vicinato.

Le controversie

Un sereno e franco confronto di idee, nella sede

appropriata, dal quale scaturisca una decisione

tale da venire incontro alle necessità della

maggioranza, senza danno per alcuno, vale tutte

le sentenze possibili.

n Non prendete posizione contraria relativamente alle spese

dalle quali non pensate di ritrarre un profitto personale;

siate solidali con la generalità dei condomini per il buon funzionamento

del sistema e la conservazione dell’immobile.

Ultima ma non meno importante considerazione, riguarda la

durata delle controversie giudiziarie che si trascinano, per una

serie di fattori, nel corso di anni e, non di rado, pervengono alla

conclusione quando ormai le parti hanno perso ogni interesse

alla loro risoluzione.


n Pagate preferibilmente con assegni, circolari o di conto

corrente, e, in caso di pagamenti per contanti chiedete

immediatamente una ricevuta (eviterete, a distanza di

tempo, inutili ed antipatiche discussioni).

n Discutete i progetti di spese importanti e, anche se non

ufficialmente richiesti, cercate di acquisire pareri, anche

dal vostro notaio, per aiutare la decisione dell’assemblea.

n Ricordate che il preventivo da voi presentato non è per

questa sola ragione il migliore in assoluto.

n Sorvegliate l’amministrazione ed occupatevi di tutto ciò

che potete, ma senza assumere per principio un atteggiamento

critico nei confronti dell’operato dell’amministratore.

n Giudicate lealmente l’operato dell’amministratore sapendo

che un condominio esige da lui un lavoro importante

di segretariato e di contabilità.

L’interesse generale è anche il vostro interesse

particolare per la conservazione e la salvaguardia del

patrimonio immobiliare nel quale siete condomino

Laddove quindi riteniate assolutamente necessario

decidere giudizialmente una controversia ricordate

che esistono strumenti di conciliazione delle liti che

vi suggeriamo di utilizzare per risolvere il

contenzioso con i condomini nel vostro fabbricato

in modo rapido e soddisfacente.



La Guida è consultabile su

www.notariato.it www.anaci.it

 

mercoledì 23 luglio 2008

 
 

successiva >

< precedente